IL GIUDICE DI PACE


    Visti  gli  atti  del  procedimento  iscritto al n. 549 del ruolo
generale dell'anno 2003 di questo ufficio e premesso in fatto che:
        con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in
data  29  aprile  2003 il sig. Marinelli Tonino rappresentato come in
atti,  proponeva  opposizione avverso il verbale n. 356106009 elevato
nei  suoi  confronti dai Carabinieri della Compagnia di Osimo in data
16  marzo 2003 per la violazione di cui all'art. 186, commi secondo e
quarto, del codice stradale;
        la  violazione  contestata  al  ricorrente prescrive anche la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
        il  ricorrente  chiedeva che - previa sospensione del decreto
del  Prefetto  di  Ancona  relativo alla sospensione della patente di
guida per giorni 50 - venisse pronunciata la nullita' e/o invalidita'
e/o illegittimita' del predetto decreto e, in via subordinata, che la
sanzione della sospensione della patente venisse contenuta nel minimo
edittale  di  giorni  15  e  che,  in  ogni caso, venisse disposta la
restituzione della patente di guida.

                         Osserva in diritto

    Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di
ebbrezza, va schematicamente osservato che:
        l'art. 186,  comma  secondo, cod. strad. punisce che guida in
stato  di  ebbrezza  (ove  il  fatto non costituisce grave reato) con
l'arresto  fino  a  un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni;
        all'accertamento    del    reato    consegue    la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici  giorni  a  tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando io
stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno);
        non  ritiene  questo giudice di pace che - alla stregua delle
vigenti  disposizioni  - possono esservi dubbi circa l'ammissibilita'
della   proposta  opposizione  in  ordine  alla  sanzione  accessoria
comminata  nella  forma  in precedenza specificata dal momento che la
stessa  Corte  costituzionale  ha ammesso la legittimita' del ricorso
alla  tutela  giurisprudenziale  in materia di circolazione stradale,
anche senza il preventivo ricorso al prefetto (sent. numeri 255 e 311
del 1994);
        la   precedente   possibilita',  d'altra  parte,  ha  il  suo
fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli artt. 205 e
218   cod.   strad.,   dalla   cui   lettura  emerge  chiaramente  la
proponibilita'   dell'opposizione   avverso   il   provvedimento   di
sospensione  della  patente  di  guida  ed essa e' stata recentemente
ribadita  anche  dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio
sempre  esperibile purche' non venga espressamente esclusa in singole
fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996);
        il  presente  provvedimento  e'  finalizzato  a sottoporre al
giudizio  della Corte in via diretta (nei limiti e per le motivazioni
di  seguito  enunciati)  il  comma quinto dell'art. 218 cod. strad. e
solo  in  via  indiretta il comma secondo dell'art. 186 stesso codice
(e,  comunque  sotto  un  profilo  diverso  da  quello  proposto  dal
Tribunale  di  Firenze  con  le  ordinanze nn. 784 e 785 del 3 luglio
2001,  nelle  quali  viene  individuata  una  illogica  disparita' di
trattamento  effettuata dal legislatore il quale - diversamente dalla
violazione  di  guida  senza  aver conseguito la relativa patente, ex
art. 116  cod.  strad. - non ha esteso la depenalizzazione anche alla
guida in stato di ebbrezza);
        d'altra  parte, soluzioni alternative a quelle della verifica
della  costituzionalita'  della citata disposizione legislativa o non
sono  praticabili  o  parimenti si prestano a rilievi di legittimita'
costituzionale.
    Non   e',   invero,   praticabile  la  sospensione  del  presente
procedimento  in  attesa  della  definizione  di quello penale ove si
fonda  siffatta  possibilita'  sulla  connessione  tra un reato e una
violazione   amministrativa   (ex   art. 24,   comma   primo,   legge
n. 689/1981)  dal  momento  che, nel caso di specie, non si tratta di
una   violazione   non  costituente  reato  bensi'  di  una  sanzione
amministrativa che e' accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo
alcun  rapporto di pregiudizialita' ne' l'esistenza del reato dipende
dall'accertamento di quella.
    Ad   avviso   di  questo  giudicante,  d'altra  parte,  ulteriori
possibilita'  di  sospensione  fondate  sull'art. 20,  comma secondo,
legge  n. 689/1981  (che  prevede  l'impossibilita'  di  applicare le
sanzioni  amministrative  accessorie  fino  a  quando  e' pendente il
giudizio  di  opposizione)  ovvero  sull'art. 186,  comma primo, cod.
strad.  (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria della
sospensione  della patente di guida solo ad avvenuto accertamento del
reato)  non  sono  esenti  da  possibili  dubbi  di  legittimita'. In
effetti,  il  quadro  legislativo  va doverosamente completato con le
norme  che sono rivolte a privilegiare l'opposizione ai provvedimenti
di  sospensione  della patente di guida (art. 205 e 218 cod. strad.),
possibilita'  divenuta  di  piu' estesa applicazione anche in seguito
alla   citata  sentenza  della  Corte  costituzionale  n. 31/1996;  a
prescindere   dal   contrasto   individuato   nelle  disposizioni  in
precedenza  individuate, ad avviso di questo giudice di pace le norme
contenute  negli  articoli 218  e 186 cod. strad. contrastano con gli
articoli 3,   25  e  111  della  Costituzione  che,  rispettivamente,
garantiscono  l'uguaglianza  di tutti i cittadini davanti alla legge,
la  precostituzione,  per  legge, del giudice naturale e l'attuazione
della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si
rinvengono - nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (che e' il
criterio  che,  di  norma,  dovrebbe  essere  presente  nelle  scelte
praticate  dal  legislatore)  -  nelle  disposizioni  legislative  in
precedenza   citate  le  quali  creano,  appunto,  una  irragionevole
disparita'  di  trattamento  tra  i  cittadini,  a  seconda che siano
giudicati da uno delle due autorita' giudiziarie individuate ai sensi
della prima o della seconda delle disposizioni in precedenza citate.
    Nelle  precedenti motivazioni nonche' nella concreta possibilita'
di giudicati contrastanti e nella non equivoca disposizione contenuta
nel  secondo  comma  dell'art. 186  cod.  strad.  (che  espressamente
subordina  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida all'accertamento del reato),
infine,  ritiene  questo  giudice di pace di ravvisare i gravi motivi
previsti  dall'art. 22  della  legge  n. 689/1981  per  aderire  alla
richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.