IL GIUDICE DI PACE Visti gli atti del procedimento iscritto al n. 549 del ruolo generale dell'anno 2003 di questo ufficio e premesso in fatto che: con ricorso depositato nella cancelleria di questo ufficio in data 29 aprile 2003 il sig. Marinelli Tonino rappresentato come in atti, proponeva opposizione avverso il verbale n. 356106009 elevato nei suoi confronti dai Carabinieri della Compagnia di Osimo in data 16 marzo 2003 per la violazione di cui all'art. 186, commi secondo e quarto, del codice stradale; la violazione contestata al ricorrente prescrive anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida; il ricorrente chiedeva che - previa sospensione del decreto del Prefetto di Ancona relativo alla sospensione della patente di guida per giorni 50 - venisse pronunciata la nullita' e/o invalidita' e/o illegittimita' del predetto decreto e, in via subordinata, che la sanzione della sospensione della patente venisse contenuta nel minimo edittale di giorni 15 e che, in ogni caso, venisse disposta la restituzione della patente di guida. Osserva in diritto Con riguardo alla contestata contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, va schematicamente osservato che: l'art. 186, comma secondo, cod. strad. punisce che guida in stato di ebbrezza (ove il fatto non costituisce grave reato) con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni; all'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi (ovvero da un mese a sei mesi quando io stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno); non ritiene questo giudice di pace che - alla stregua delle vigenti disposizioni - possono esservi dubbi circa l'ammissibilita' della proposta opposizione in ordine alla sanzione accessoria comminata nella forma in precedenza specificata dal momento che la stessa Corte costituzionale ha ammesso la legittimita' del ricorso alla tutela giurisprudenziale in materia di circolazione stradale, anche senza il preventivo ricorso al prefetto (sent. numeri 255 e 311 del 1994); la precedente possibilita', d'altra parte, ha il suo fondamento legislativo nelle disposizioni contenute negli artt. 205 e 218 cod. strad., dalla cui lettura emerge chiaramente la proponibilita' dell'opposizione avverso il provvedimento di sospensione della patente di guida ed essa e' stata recentemente ribadita anche dalla Corte costituzionale che l'ha ritenuta rimedio sempre esperibile purche' non venga espressamente esclusa in singole fattispecie (sent. n. 31 del 12 febbraio 1996); il presente provvedimento e' finalizzato a sottoporre al giudizio della Corte in via diretta (nei limiti e per le motivazioni di seguito enunciati) il comma quinto dell'art. 218 cod. strad. e solo in via indiretta il comma secondo dell'art. 186 stesso codice (e, comunque sotto un profilo diverso da quello proposto dal Tribunale di Firenze con le ordinanze nn. 784 e 785 del 3 luglio 2001, nelle quali viene individuata una illogica disparita' di trattamento effettuata dal legislatore il quale - diversamente dalla violazione di guida senza aver conseguito la relativa patente, ex art. 116 cod. strad. - non ha esteso la depenalizzazione anche alla guida in stato di ebbrezza); d'altra parte, soluzioni alternative a quelle della verifica della costituzionalita' della citata disposizione legislativa o non sono praticabili o parimenti si prestano a rilievi di legittimita' costituzionale. Non e', invero, praticabile la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione di quello penale ove si fonda siffatta possibilita' sulla connessione tra un reato e una violazione amministrativa (ex art. 24, comma primo, legge n. 689/1981) dal momento che, nel caso di specie, non si tratta di una violazione non costituente reato bensi' di una sanzione amministrativa che e' accessoria ad un reato, non ha con quest'ultimo alcun rapporto di pregiudizialita' ne' l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di quella. Ad avviso di questo giudicante, d'altra parte, ulteriori possibilita' di sospensione fondate sull'art. 20, comma secondo, legge n. 689/1981 (che prevede l'impossibilita' di applicare le sanzioni amministrative accessorie fino a quando e' pendente il giudizio di opposizione) ovvero sull'art. 186, comma primo, cod. strad. (che legittima l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida solo ad avvenuto accertamento del reato) non sono esenti da possibili dubbi di legittimita'. In effetti, il quadro legislativo va doverosamente completato con le norme che sono rivolte a privilegiare l'opposizione ai provvedimenti di sospensione della patente di guida (art. 205 e 218 cod. strad.), possibilita' divenuta di piu' estesa applicazione anche in seguito alla citata sentenza della Corte costituzionale n. 31/1996; a prescindere dal contrasto individuato nelle disposizioni in precedenza individuate, ad avviso di questo giudice di pace le norme contenute negli articoli 218 e 186 cod. strad. contrastano con gli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione che, rispettivamente, garantiscono l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, la precostituzione, per legge, del giudice naturale e l'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo, requisiti che non si rinvengono - nemmeno sotto il profilo della ragionevolezza (che e' il criterio che, di norma, dovrebbe essere presente nelle scelte praticate dal legislatore) - nelle disposizioni legislative in precedenza citate le quali creano, appunto, una irragionevole disparita' di trattamento tra i cittadini, a seconda che siano giudicati da uno delle due autorita' giudiziarie individuate ai sensi della prima o della seconda delle disposizioni in precedenza citate. Nelle precedenti motivazioni nonche' nella concreta possibilita' di giudicati contrastanti e nella non equivoca disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 186 cod. strad. (che espressamente subordina l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida all'accertamento del reato), infine, ritiene questo giudice di pace di ravvisare i gravi motivi previsti dall'art. 22 della legge n. 689/1981 per aderire alla richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.